mondo dei rapporti umani è diversa straordinaria varietà.Spesso nel corso della propria attività professionale, nella vita quotidiana e anche nella sfera privata ci sono conflitti che sfociare in dispute e conflitti.Come regola generale, i conflitti vengono risolti mediante accordi e compromessi.Ma ci sono momenti in cui la soluzione richiede un intervento esterno.Al fine di ripristinare la giustizia e dei diritti dei cittadini, per non parlare del campo amministrative e penali offese, poteri e le competenze degli organi statali e organizzazioni pubbliche spesso non hanno.Risoluzione dei conflitti
attraverso i tribunali è un modo universale di regolare i rapporti in materia di cause costituzionali, penale, amministrativo e civile.Come un corpo, derivata dal sistema della gerarchia esecutivo dei tribunali per semplificare la risoluzione delle controversie e conflitti sono guidati dal principio di competenza.Questo principio permette di allocare correttamente e accuratamente poteri ai tribunali per determinare la validità e la legittimità delle decisioni prese.Ogni persona è garantito il diritto alla difesa legale, con qualsiasi sentenza diventa definitiva e vincolante.
Competenza della cause civili ci permette di considerare loro nei tribunali in materia di competenza generale e tribunali arbitrali.Secondo la normativa vigente una causa civile è visto come un insieme di circostanze in cui è necessario per tutelare gli interessi legittimi, le libertà, i diritti violati o contestati.
Competenza delle cause civili è determinata da diversi criteri.Tra di loro è la natura di base della controversia (la sua relazione, l'attività imprenditoriale economica o altri rapporti giuridici), seguita dalla definizione della struttura soggetto (composizione della parti della controversia).Giurisdizione e sede delle cause civili, come determinato dalla polemica di qualsiasi diritto indiscutibile.Questo criterio è influenzata dalla presenza del contratto, la natura dell'atto giuridico e che qualsiasi organismo coinvolto nell'adottare l'atto normativo.
Competenza dei casi tribunali civili di competenza generale è competente per quanto riguarda il carattere universale.Praticamente tutti i procedimenti civili che non sono di competenza del tribunale arbitrale è considerato dai giudici in materia di giurisdizione generale.
In questo caso, la giurisdizione di cause civili comprende un caso di reclamo che coinvolgono i cittadini, le organizzazioni, organi del potere statale, le istituzioni di governo locale su questioni relative alla violazione di interessi giuridici, né contestare diritti, nonché le questioni derivanti da rapporti giuridici in famiglia, la terra, l'alloggio, il lavoro, l'ambiente e le altre sfere della vita.
anche ai giudici in materia di giurisdizione generale, competente per l'esame dei casi che vengono risolti attraverso un'ordinanza di produzione, e le controversie che sorgono nel corso di pubbliche relazioni;casi inclusi in una produzione speciale.
La loro competenza comprende anche decisioni difficili resi da tribunali arbitrali, l'emissione di atti esecutivi di far rispettare, revisione dei casi relativi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie in altri paesi, così come lodi arbitrali, sono stranieri.
Competenza della cause civili è una questione di molto ampia, si può anche andare al di là dei limiti stabiliti.Ma, tuttavia, grazie a questa categoria giuridica delinea i confini del verificarsi del diritto di ricorso in tribunale.
anche utilizzare aspetto, conosciuta come la giurisdizione di cause civili, vi è una definizione dei confini tra la magistratura e l'esecutivo, legislativo.È un fatto giuridico in particolare la composizione effettiva che determina il verificarsi di procedura civile.
in tribunale determina la competenza giurisdizionale di che esce le condizioni legali per la categoria di fatto giuridico, che stabilisce il giudice, nel decidere di avviare un procedimento nel procedimento civile.Attuale struttura specifica è un fatto giuridico, la competenza è determinata dal suo punto di vista.